CORONAVIRUS: LA GUIDA COMPLETA PER RIMBORSI VIAGGI E PACCHETTI TURISTICI A CURA DELL’AVV. PIERALDO CAPOGNA

1. BASE NORMATIVA

L’art. 28 del decreto-legge n. 9 del 2 marzo 2020 ha regolamentato il diritto al rimborso di biglietti aerei, treni e navi in seguito alla pandemia del Coronavirus.

Al fine di esaminare le casistiche di rimborso, occorre applicare il combinato disposto di tale DL, del DL n. 6 del 23 febbraio 2020 e del DPCM del 9 marzo 2020.

2. PERIODO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA

Sono soggetti a rimborso due categorie di biglietti:

A) biglietti emessi per il periodo dal 23 febbraio 2020 (data di pubblicazione del DL 23 febbraio 2020 n. 6) al 9 marzo 2020;

B) biglietti emessi per il periodo dal 10 marzo 2020 (data di entrata in vigore del DPCM 9 marzo 2020) al 3 aprile 2020.

3. TERRITORIO DI APPLICAZIONE E SOGGETTI CHE HANNO DIRITTO AL RIMBORSO

I biglietti di cui al punto A (emessi per il periodo 23/2/2020 fino al 9/3/2020) sono rimborsabili per:

C) i soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena;

D) i soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, le c.d. zone rosse (come individuate dal DL 23 febbraio 2020 n. 6);

E) i soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena;

F) i soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle c.d. zone rosse;

G) i soggetti che hanno programmato la  partecipazione  a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di  carattere  culturale,  ludico, sportivo e religioso, anche se svolti  in  luoghi  chiusi  aperti  al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi  dell’articolo  3  del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;

H) i soggetti intestatari di titolo di viaggio (biglietti aerei), acquistati in Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.

I biglietti di cui al punto B (emessi per il periodo 10/3/2020 fino al 3/4/2020) sono rimborsabili per:

C) i soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena;

D) i soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, le c.d. zone rosse (come individuate dal DL 23 febbraio 2020 n. 6);

E) i soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena;

F) i soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo in tutta Italia (così come da DPCM del 9 marzo 2020);

G) i soggetti che hanno programmato la  partecipazione  a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di  carattere  culturale,  ludico, sportivo e religioso, anche se svolti  in  luoghi  chiusi  aperti  al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi  dell’articolo  3  del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;

H) i soggetti intestatari di titolo di viaggio (biglietti aerei), acquistati in Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.

4. COME OTTENERE IL RIMBORSO

Tutti i soggetti sopra elencati per ottenere il rimborso del biglietto devono comunicare al vettore il ricorrere di una delle situazioni sopra elencate allegando il titolo di viaggio (biglietto aereo, biglietto del treno, biglietto della nave).

In particolare, i partecipanti a concorsi pubblici, manifestazioni, eventi ludici, sportivi e religiosi, che sono stati annullati, sospesi o rinviati, per ottenere il rimborso del biglietto, devono (oltre a comunicare al vettore che si trovano in una di tali situazioni ed oltre allegare il biglietto di cui si chiede il rimborso) inviare la documentazione attestante la programmata partecipazione ad una delle manifestazioni, iniziative o eventi indicati.

La richiesta di rimborso deve essere effettuata entro trenta giorni decorrenti:

– dalla cessazione delle situazioni di cui alle precedenti lettere C), D), E) ed F);

– dall’annullamento, sospensione o rinvio del corso o della procedura selettiva, della manifestazione, dell’iniziativa o dell’evento;

– dalla data prevista per la partenza, nell’ipotesi di cui alla lettera H).

5. MODALITA’ DI RIMBORSO

Il vettore, entro quindici giorni dalla comunicazione, deve procedere al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.

ATTENZIONE: la scelta tra il rimborso e l’emissione del voucher è a discrezione del vettore!

6. PACCHETTI TURISTICI

I soggetti che rientrano in tutte le categorie precedentemente indicate, possono esercitare, ai sensi dell’articolo 41 del codice del turismo il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguirsi nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

In caso di recesso, l’organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, può procedere al rimborso nei termini previsti dai commi 4 e 6 dell’articolo 41 del citato codice del consumo oppure può emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.

7. VIAGGI E PACCHETTI TURISTICI SUCCESIVI AL 3 APRILE 2020

Per qualsiasi viaggio o pacchetto turistico acquistato per un periodo successivo al 3 aprile 2020, attualmente non è previsto alcuna possibilità di annullamento o rimborso in quanto il periodo di applicazione delle norme richiamate si ferma al 3 aprile.

Occorrerà attenderà tale data per capire se le misure verranno prorogate o meno (e quindi se sarà prorogato anche il termine per i rimborsi).

Ovviamente sono sempre valide tutte le forme di tutela dei passeggeri e consumatori previste dalle vigenti leggi.

In particolare, per i pacchetti turistici vige, ad esempio, il diritto di recesso come disciplinato dall’art. 41, comma 7, del nuovo Codice del Turismo: “(…) 7. In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso, l’organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso”.

Per i biglietti di aerei, treni e navi, (sempre per viaggi successivi al 3 aprile) invece esistono due possibilità.

  1. Le compagnie decidono autonomamente di annullare/cancellare il trasporto (decisione che stanno prendendo ad esempio quasi tutte le compagnie aeree fino ad almeno lla metà di aprile): il passeggero ha sempre diritto al rimborso.
  2. Il passeggero decide per precauzione di non usufruire del trasporto (che resta confermato da parte del vettore): ha diritto al rimborso delle sole tasse aeroportuali per i voli; Trenitalia invece rimborsa integralmente ogni trasporto che si decida di annullare.

Per ogni ulteriore informazione o chiarimento è possibile contattare l’Avv. Pieraldo Capogna sui seguenti canali:

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