BASE NORMATIVA
I due interventi del Governo.
Il decreto del Mef del 30 marzo 2020 è frutto di due interventi, giunti in questo periodo di emergenza Coronavirus. Con il primo (il Dl 9/2020) era stato deciso che la moratoria sui mutui prima casa andava applicata a tutti coloro che abbiano subito una riduzione dell’orario di lavoro di almeno trenta giorni.
Con il secondo (Dl 18/2020) c’è stato un notevole allargamento: per nove mesi anche tutti i lavoratori autonomi potranno chiedere il congelamento della rata. Per attuare queste regole era, però, necessario un ulteriore decreto del ministero dell’Economia, che è stato pubblicato sabato 28 marzo.
Dal 30 marzo è possibile presentare le domande di sospensione delle rate del mutuo per l’abitazione principale per chi attraversa un momento di difficoltà dovuto all’emergenza coronavirus.
CHI HA DIRITTO ALLA SOSPENSIONE DEL MUTUO PRIMA CASA
Possono richiedere il congelamento delle rate (per un massimo di 18 mesi) tutti gli intestatari di un contratto di mutuo che hanno subito la riduzione dell’orario per 30 giorni e per almeno il 20% o la sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni.
Per i prossimi nove mesi questa misura vale anche per autonomi (escluse ditte individuali e imprese) e liberi professionisti che dichiarano con autocertificazione di aver subito dal 21 febbraio in avanti per tre mesi o comunque, se inferiore a un trimestre, fino al momento della presentazione della domanda, una riduzione del fatturato medio giornaliero superiore al 33% rispetto a quello dell’ultimo trimestre 2019.
LE CONDIZIONI PER AVERE DIRITTO ALLA SOSPENSIONE
- il contratto deve essere stato stipulato da più di un anno rispetto alla data di richiesta della sospensione;
- la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro devono essere avvenute nei tre anni precedenti alla richiesta;
- il capitale residuo del mutuo non può essere superiore a 250.000 euro;
- il mutuo deve essere stato acceso per l’acquisto dell’abitazione principale e non per un immobile di lusso.
COME PROCEDERE CON LA RICHIESTA DI SOSPENSIONE
Le domande possono essere inoltrate a partire dal 30 marzo 2020: è necessario compilare il modulo dedicato disponibile anche sul sito Consap (a questo link) e rivolgersi quindi direttamente alla propria banca.
E’ consigliato mandare il modello unitamente a tutti i documenti richiesti (indicati sul sito Consap, a questo link) a mezzo PEC o fax, poiché, in seguito all’emergenza sanitaria, molte banche ricevono solo su appuntamento: meglio muoversi per tempo e prenotare la vostra visita in filiale.
In caso di esito positivo, la sospensione viene attivata nei successivi 30 giorni lavorativi (che diventano 45 in caso di mutuo cartolarizzato). Al momento della consegna della richiesta di sospensione, comunque, la banca non conteggia gli interessi moratori sulle rate.
La sospensione non può essere richiesta in caso di ritardo superiore ai 90 giorni consecutivi nel pagamento delle rate oppure nel caso di finanziamenti che hanno già avuto agevolazioni pubbliche, come per i mutui che hanno beneficiato del Fondo di garanzia prima casa.
TERMINI DI SOSPENSIONE DELLE RATE
In via generale, è il richiedente che sceglie il periodo di sospensione delle rate, che può arrivare ad un massimo di 18 mesi (fruibile anche in due periodi diversi)
Invece, in caso di richiesta per la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro la sospensione delle rate, il Regolamento del Fondo prevede, la sospensione potrà essere richiesta:
- per un massimo di 6 mesi per sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo compreso tra 30 e 150 giorni consecutivi;
- per un massimo di 12 mesi per sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo compreso tra 151 e 302 giorni consecutivi;
- per un massimo 18 mesi per sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo superiore a 302 giorni consecutivi.
PER LE RATE SOSPESE E’ DOVUTO IL PAGAMENTO DELLA META’ DEGLI INTERESSI
A carico del cliente resta, per le rate sospese, la quota capitale e metà della quota interessi; il 50% delle quota interessi delle rate sospese, invece, è pagato dal Fondo paga infatti il 50% dell’intera quota interessi di ogni rata sospesa.
PRESTITI E FINANZIAMENTI: I CONSIGLI
Purtroppo le attuali norme emanate per l’emergenza Coronavirus non hanno incluso anche la sospensione delle rate dovute a banche ed enti per prestiti e finanziamenti.
Tali norme, infatti, restano valide solo per i mutui destinati all’acquisto dell’abitazione principale
In ogni caso, è consigliato verificare attentamente le condizioni contrattuali (per prestiti, finanziamenti, o mutui diversi dall’acquisto della prima casa); potrebbe già essere prevista la possibilità di sospensione delle rata, anche senza addurre alcuna motivazione in particolare.
Pertanto è fondamentale contattare la propria banca o finanziaria al fine di verificare se già esiste contrattualmente la possibilità di poter beneficiare di una sospensione nel pagamento delle rate.
Per ogni ulteriore informazione o chiarimento è possibile contattare l’Avv. Pieraldo Capogna sui seguenti canali:
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