Dal 2004 i diritti dei passeggeri che viaggiano all’interno dell’UE sono tutelati dal Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio. I passeggeri che hanno subito ritardi e/o cancellazione dei voli possono vantare nei confronti della compagnia aerea responsabile una serie di diritti tra i quali anche un risarcimento del danno chiamato “compensazione pecuniaria”, che varia (in base alla tratta) da Euro 250,00 ad Euro 600,00 per passeggero.
Zona di applicazione del regolamento: voli dello spazio aereo UE, Islanda, Norvegia, Svizzera, Guadalupa, Guyana francese, Riunione, Martinica, Mayotte e Saint-Martin, Azzorre e Madera, e isole Canarie. Inoltre, il regolamento si applica anche a i voli non comunitari, quando l’aeroporto di partenza o quello di arrivo si trova dentro dell’UE. In quest’ultimo caso è vincolante che la compagnia aerea abbia sede in uno stato della comunità europea.
Ritardi per i quali si applica il regolamento: Solo per i ritardi superiori alle 3. Non sono incluse le “circostanze eccezionali” (come causa meteo e/o scioperi dei controllori di volo), ma solo i “problemi tecnici” e le “circostanze operative” (come guasti tecnici e/o scioperi del personale della compagnia aerea).
Cancellazioni per le quali si applica il regolamento: tutte le cancellazioni dei voli non dovute a “circostanze eccezionali” (come causa meteo e/o scioperi dei controllori di volo), con un preavviso inferiore a 14 giorni prima del volo.
Risarcimento economico: – Euro 250,00 per tratte fino a 1.500 km; – Euro 400,00 per tratte da 1.500 a 3.500 km; – Euro 600,00 per tutte le altre tratte.
Altri risarcimenti: rimborso del biglietto o volo alternativo se il ritardo è superiore alle 5 ore; diritto all’assistenza, pasti, bibite, taxi, navette, hotel, noleggio auto ecc.
Prescrizione: in base allo stato della compagnia aerea, si può chiedere il risarcimento di voli cancellati e/o in ritardo da 1 a 3 anni addietro.